Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO II
Del procedimento
SEZIONE I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
Art. 473-bis-24
Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:
1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22;
2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. (1)
III. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
IV. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.
V. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, (2) è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
(1) L’art. 3, comma 6, lettera e), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha così sostituito il primo e il secondo comma.
I commi sostituiti recitavano: «I. Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.
II. È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.»
(2) L’art. 3, comma 6, lettera e), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al quinto comma le parole «secondo comma» con le seguenti: «primo comma, n. 2,».