Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO II
Del procedimento
SEZIONE I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado


Art. 473-bis-19

Nuove domande e nuovi mezzi di prova
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14, 473-bis.16 (1) e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

II. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.

III. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

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(1) L’art. 3, comma 6, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al primo comma, dopo le parole «articoli 473-bis.14», le seguenti: «, 473-bis.16».