Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 43
Regolamento facoltativo di competenza

I. La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

II. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento.

III. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 43
Regolamento facoltativo di competenza

I. Il provvedimento (1) che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato (1) con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

II. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento.

III. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza (2) che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.

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(1) Le parole «Il provvedimento» e «impugnato» hanno sostituito le parole «La sentenza» e «impugnata» in base all’art. 45, comma 5, della l. 18 giugno 2009, n. 69 La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
(2) Le parole «dell’ordinanza» hanno sostituito le parole «della sentenza» in base all’art. 45 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).