Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE I
Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi
Art. 369
Deposito del ricorso
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il ricorso è depositato [...], a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. (1)
II. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
[...] (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 27, lett. e) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha sostituito le parole «deve essere» con le parole «è» e ha soppresso le parole «nella cancelleria della corte». L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.".
(2) Seguiva un comma abrogato dall'art. 3, comma 27, lett. e) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.". Il comma sostituito recitava: «Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso».