Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 353
Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza

I. Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

II. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

III. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 353
Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione (1)

I. Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

II. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi (2) dalla notificazione della sentenza.

III. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

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(1) L’attuale rubrica «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione» ha sostituito la precedente «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza » in base all’art. 46, comma 19, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
(2) Le parole «tre mesi » hanno sostituito le parole «sei mesi » in base all’art. 46, comma 19, lett. b) della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 353

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione (1)


Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

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(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 26, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023". Il testo dell'articolo abrogato recitava:
«I. Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
II. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
III. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.».