Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello
Art. 347
Forme e termini della costituzione in appello
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale. (1)
II. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
III. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «I. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.»