Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 347
Forme e termini della costituzione in appello

I. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

II. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

III. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello


Art. 347
Forme e termini della costituzione in appello

I. L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale. (1)

II. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

III. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

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(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «I. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.»