Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello
Art. 348
Improcedibilità dell'appello
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
II. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice (1), con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
III. L’improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma.
(1) L’art. 3, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «il collegio» con le seguenti: «il giudice».