Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello
Art. 345
Domande ed eccezioni nuove
I. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
II. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
III. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello
Art. 345
Domande ed eccezioni nuove
I. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
II. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
III. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, (1) salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli (2) nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
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(1) Le parole «e non possono essere prodotti nuovi documenti» sono state inserite dall’art. 46, comma 18, della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all’art. 58, comma 2, della citata legge, la modifica si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e ciò a differenza delle altre modifiche apportate dalla medesima legge che si applicano ai giudizi instaurati dopo tale data (art. 58, comma 2, legge cit.).
(2) Le parole «o produrli» sono state inserite dall’art. 46, comma 18, della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all’art. 58, comma 2, della citata legge, la modifica si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e ciò a differenza delle altre modifiche apportate dalla medesima legge che si applicano ai giudizi instaurati dopo tale data.
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello
Art. 345
Domande ed eccezioni nuove
I. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
II. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
III. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo [...] che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio. (1)
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(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito in legge il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha soppresso le parole «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero». La disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal 11 settembre 2012.