Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello


Art. 343

Modo e termine dell'appello incidentale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347 (1).

II. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

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(1) L’art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma» con le seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347».


GIURISPRUDENZA


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