Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello
Art. 343
Modo e termine dell'appello incidentale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347 (1).
II. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.
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(1) L’art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma» con le seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347».
(1) L’art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma» con le seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347».