Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 321
Decisione

I. Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

II. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 321

Decisione


I. Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. (1)

II. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 24, lett. f), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole «invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.» con le parole «procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace


Art. 321
Decisione

I. Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione (1).

II. [...] (2)

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(1) L’art. 3, comma 3, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto al primo comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 281-sexies», le seguenti: «, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione».
(2) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma abrogato recitava: «II. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.»