Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO III-quater
Del procedimento semplificato di cognizione
Art. 281-terdecies
Decisione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-bis. (1)
II. La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera ii) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «I. Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis.»