TITOLO V bis
Dei procedimenti collettivi (1)
Art. 196-bis
Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe (2)
I. Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
II. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.
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(1) Titolo inserito dall’art. 2, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019, come modificato dall'art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 31-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019.
(2) Articolo aggiunto a seguito dell'inserimento dell'intero Titolo V-bis dall'art. 2, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come da ultimo modificato dall'art. 31- ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che: «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8.