Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico

Art. 192
Astensione e ricusazione del consulente

I. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice (1).

II. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

III. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

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(1) In base all'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, le notificazioni e comunicazioni di cui al presente comma, devono essere eseguite in via telematica.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico


Art. 192
Astensione e ricusazione del consulente

I. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

II. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando [...] (1) ricorso al giudice istruttore.

III. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «nella cancelleria».