Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa
Art. 186-quater
Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione
I. Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
II. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
III. Se dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
IV. La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa
Art. 186-quater
Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione
I. Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
II. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
III. Se dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
IV. L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza (1).
________________
(1) Comma così sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa
Art. 186-quater
Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione
I. Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
II. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
III. Se dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
IV. L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato [...] (1), la volontà che sia pronunciata la sentenza.
(1) L’art. 3, comma 2, lettera p) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al quarto comma le parole «in cancelleria».