Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 168
Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio
I. All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
II. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 168
Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio
I. All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, [...] (1) il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
II. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate. (2)
(1) L’art. 3, comma 2, lettera d), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo».
(2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera d), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.»