TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 16
Domande d'iscrizione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
II. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;
5-bis) gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.
III. Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (1)
(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «III. La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.»