TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO I-bis
Dei mediatori familiari
Art. 12-bis
Dei mediatori familiari
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.
II. L'elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1)
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(1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
(1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.