TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO I-bis
Dei mediatori familiari


Art. 12-bis

Dei mediatori familiari
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

II. L'elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1)

____________________
(1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.