Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 113
Pronuncia secondo diritto

I. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

II. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (1).

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(1) La Corte cost., con sentenza 6 luglio 2004, n. 206 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 113

Pronuncia secondo diritto


I. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

II. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile. (1)

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(1) Comma sostituito dall'art. 21 l. 21 novembre 1991, n. 374, e successivamente dall'art. 1 d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, conv., con modif. in l. 7 aprile 2003, n. 63. Il testo del comma sostituito: «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i 1.032,91 euro». A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 3) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «millecento» è stata sostituita dalla parola: «duemilacinquecento»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 13 luglio 2017, n. 116 modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modifiche in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 cit. entrano in vigore il 31 ottobre 2025.