Codice della Negoziazione Assistita
D.L. 12 settembre 2014, n. 132
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI (1)
Sezione I
Della procedura di negoziazione assistita (2)
Art. 4-bis
Acquisizione di dichiarazioni (3)
TESTO A FRONTE
1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.
2. L'informatore, previa identificazione, è invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed è altresì preliminarmente avvisato:
a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni;
e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date;
f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.
3. Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione prevista dall'articolo 246 del codice di procedura civile.
4. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.
5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, è sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati. All'informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un originale.
6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone.
7. Quando l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile.
____________________
(1) L’art. 9, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha soppresso alla rubrica del Capo II le parole «uno o più».
(2) L’art. 9, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito dopo il Capo II la seguente Sezione: «Sezione I - Della procedura di negoziazione assistita».
(3) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.