Codice della Negoziazione Assistita
D.L. 12 settembre 2014, n. 132
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI
Sezione I
Della procedura di negoziazione assistita
Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
TESTO A FRONTE
1. La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
2-bis. La convenzione di negoziazione può inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:
a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia;
b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;
d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte (1).
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo.
(1) L’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha sostituito al comma 5 le parole: «uno o più avvocati» con le seguenti: «almeno un avvocato per ciascuna parte».