Codice della Mediazione


Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE


Art. 9

Dovere di riservatezza
TESTO A FRONTE

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al (1) procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

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(1) L’art. 7, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha sostituito al comma 1 le parole «comunque nell'ambito del» con le seguenti: «partecipa al».