Codice della Mediazione
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
TESTO A FRONTE
1. Il periodo di cui all' articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1 (1), non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. (2)
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(1) L’art. 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha sostituito le parole «commi 1-bis e 2» con le seguenti: «comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1».
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 aveva dichiarato, riguardo il precedente testo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1» e nella parte in cui usa il verbo «computano» anzichè «computa».