Codice della Mediazione


Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE


Art. 5-sexies

Mediazione su clausola contrattuale o statutaria (1)
TESTO A FRONTE

1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

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(1) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.