Codice della Mediazione
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 5-sexies
Mediazione su clausola contrattuale o statutaria (1)
TESTO A FRONTE
1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
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(1) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
(1) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.