Codice della Mediazione
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
TESTO A FRONTE
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati (1). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare (2).
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(1) A norma dell'articolo 2, comma 16-decies del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, il termine di cui al presente comma, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale del presente articolo.