Codice della Mediazione


Capo II-bis
DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE


Art. 15-quinquies

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
TESTO A FRONTE

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. (1)

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (2)

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato [...] (3).

3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi. (4)

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(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lettera p), numero 1) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lettera p), numero 2) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.
(3) L’art. 1, comma 1, lettera p), numero 3) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha soppresso al comma 3 le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1».
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lettera p), numero 4) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.