Codice della Mediazione


Capo II-bis
DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE


Art. 15-bis

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
TESTO A FRONTE

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abbiente (1) il patrocinio a spese dello Stato [...] (1) per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. (2)

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

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(1) L’art. 1, comma 1, lettera o), numero 1) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha inserito al primo periodo, dopo le parole: «nel presente capo,» le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente», ed ha soppresso le parole: «alla parte non abbiente».
(2) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera o), numero 2) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.