Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
Art. 85
Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace
I. Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.
TITOLO II - Del fallimento
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
Art. 85
Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace (1)
(abrogato)
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(1) Articolo abrogato dall’art. 71 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(1) Articolo abrogato dall’art. 71 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.