Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari

Art. 84

Dei sigilli (1)
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE


I. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore. (CCII)

II. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica. (CCII)

III. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato. (CCII)

IV. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile. (CCII)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 70 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.


GIURISPRUDENZA


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