Legge Fallimentare e Massimario
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
Art. 86
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione (1)
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo 34; (CCII)
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; (CCII)
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. (CCII)
II. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. (CCII)
III. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.
(CCII)
(1) Articolo sostituito dall’art. 72 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.