Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 55

Effetti del fallimento sui debiti pecuniari
Testo a fronte
TESTO A FRONTE


I. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente. (CCII)

II. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. (CCII)

III. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale. (1) (CCII)

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(1) Comma modificato dall’art. 51 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.


GIURISPRUDENZA


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