Legge Fallimentare e Massimario
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori
Art. 55
Effetti del fallimento sui debiti pecuniari
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente. (CCII)
II. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. (CCII)
III. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale. (1)
(CCII)
(1) Comma modificato dall’art. 51 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.