Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 54
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

I. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

II. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

III. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. (1)

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(1) C. cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove non estende il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro. C. cost. 20 aprile 1989, n. 204, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. C. cost. 18 luglio 1989, n. 408, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 275-bis, n. 5, c.c., che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. C. cost. 22 dicembre 1989, n. 567, ha dich. l'illeg. cost. del comma, in relazione all'art. 1 d.l. n. 26 del 1979, ove non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria. C. cost. 28 maggio 2001, n. 162, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile.
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 54
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo


I. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo. (CCII)

II. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari. (CCII)

III. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (1) (CCII)

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(1) Comma sostituito dall’art. 50 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.