Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori
Art. 51
Divieto di azioni esecutive individuali
I. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori
Art. 51
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
I. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
(CCII)
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(1) Articolo sostituito dall’art. 48 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(1) Articolo sostituito dall’art. 48 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.