Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori
Art. 52
Concorso dei creditori
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51. (1) (CCII) [solo per utenti Premium]
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(1) Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 12 D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(1) Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 12 D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).