Legge Fallimentare e Massimario
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito
Art. 49
Obblighi del fallito (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. (CCII)
II. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. (CCII)
III. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.
(CCII)
(1) Articolo sostituito dall’art. 46 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2006.