Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito
Art. 45
Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. (CCII)