Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito

Art. 45

Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
Testo a fronte
TESTO A FRONTE


I. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. (CCII)



GIURISPRUDENZA


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