Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito

Art. 43

Rapporti processuali

Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE


I. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. (CCII) [solo per utenti Premium]

II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge. (CCII) [solo per utenti Premium]

III. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. (CCII) [solo per utenti Premium]

IV. Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. (1)(CCII) [solo per utenti Premium]

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(1)Comma aggiunto dall'art. 7 lett. 0b) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.


GIURISPRUDENZA


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