Legge Fallimentare e Massimario
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito
Art. 42
Beni del fallito
I. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
II. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito
Art. 42
Beni del fallito
I. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. (CCII)
II. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi. (CCII)
III. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. (1)
(CCII)
(1) Comma introdotto dall’art. 40 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.