Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore
Art. 30
Qualità di pubblico ufficiale
I. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. (CCII)