Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 234

Esercizio abusivo di attività commerciale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103. (CCII)



GIURISPRUDENZA


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