Legge Fallimentare e Massimario


 
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 232
Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito

I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso in bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato. (CCII) [solo per utenti Premium]

II. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. (CCII) [solo per utenti Premium]

III. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito; (CCII) [solo per utenti Premium]

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica. (CCII) [solo per utenti Premium]

IV. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale. (CCII) [solo per utenti Premium]