Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. I - Del tribunale fallimentare


Art. 23
Poteri del tribunale fallimentare

I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato (1).

II. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.



III. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.

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(1) C. cost. 24 giugno 1986, n. 156, ha dich. l'illeg. cost. del comma, in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, ove assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata.
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. I - Del tribunale fallimentare


Art. 23
Poteri del tribunale fallimentare (1)


I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. (CCII)

II. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto, salvo che non sia diversamente disposto. (CCII)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 20 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.