Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
Art. 223
Fatti di bancarotta fraudolenta
I. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. (CCII)
II. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. (CCII)
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. (CCII)
III. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.
(CCII)