Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo I - Dei reati commessi dal fallito

Art. 222

Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili. (CCII)



GIURISPRUDENZA


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