Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo I - Dei reati commessi dal fallito

Art. 222
Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

I. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili. (CCII)