Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 203

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. (CCII) [solo per utenti Premium]

II. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. (CCII) [solo per utenti Premium]

III. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma. (CCII) [solo per utenti Premium]



GIURISPRUDENZA


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