Legge Fallimentare e Massimario
Art. 203
Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma. (CCII) [solo per utenti Premium]