Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 201
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

I. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66. (CCII)

II. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza. (CCII)