Legge Fallimentare e Massimario
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo
Art. 183
Appello contro la sentenza di omologazione
I. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.
II. L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.
III. La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione (1).
(1) C. cost. 12 novembre 1974, n. 255, ha dich. la illeg. cost. del comma, ove, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sent. che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa. Con la medesima sent. ha dich., altresì, l'illeg. cost. del comma, ove fa decorrere dall'affissione i termini per ricorrere in cassazione contro la sent. di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo.
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo Degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 183
Reclamo (1)
I. Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. (CCII)
II. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
(CCII)
(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).