Legge Fallimentare e Massimario
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 182-decies
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della societa' hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto. (CCII) [solo per utenti Premium]
(1) Articolo inserito dall'art. 20 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118. La modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data del 25 agosto 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge, nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla medesima data.