Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 182-novies
Accordi di ristrutturazione agevolati (1)

I. La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, e' ridotta della meta' quando il debitore:

a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b); (CCII)

b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma. (CCII)

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(1) Articolo inserito dall'art. 20 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118. La modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data del 25 agosto 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge, nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla medesima data.